Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rettifica degli importi addebitati, liberamente accessibile e scaricabile, nonché le tempistiche e le modalità di rettifica degli importi non dovuti da parte del gestore.
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 31, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
3. Il contribuente titolare di un credito tributario nei confronti del Comune, può richiedere di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di Tari mediante compensazione del credito. L’istanza deve essere presentata quindici giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.
4. Il comune non procede all’accertamento e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro dodici, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296 del 2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro dodici per anno d’imposta.